Il corso da 35h

Col decreto del 20 settembre 2013, vennero stabilite le modalità di rinnovo della CQC, stabilendo che ogni cinque anni andasse fatto un corso obbligatorio di 35h (http://www.saettatriggianesi.it/come-rinnovare-la-cqc-scaduta/) e a fine corso, non ci sarebbe stato alcuna prova teorica solo se il rinnovo fosse avvenuto entro i 2 anni dalla scadenza riportata al campo 95 della patente.

cqc-scaduta-due-anni-cod-95

 

Il doppio esame

Una circolare del 9 ottobre 2017 aggiunge che l’esame previsto per coloro che non hanno rinnovato la CQC entro i due anni dalla scadenza è composto sia dalla parte comune (ossia quella per tutte le categorie di CQC), sia dalla parte specifica (merci o persone, in base all’abilitazione posseduta e da rinnovare).

Il caso della doppia abilitazione

La circolare porta l’esempio di autista che ha sia una CQC per il trasporto di persone, che è scaduta da oltre due anni, e una CQC per il trasporto di cose, che è ancora valida. In questo caso, l’autista deve sostenere entrambe le prove e non solo quella specialistica. La circolare ricorda anche che “il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica, per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra tipologia. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi alle prove d’esame, nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre due anni”.