La patente B

Per conseguire la patente B è necessario avere 18 anni e consentirebbe di condurre le autovetture fino a 9 posti (compreso il conducente), tutti gli autoveicoli che non superano i 3500kg di peso, i ciclomotori a 2 o 3 ruote (fino a 50cc, macchine agricole eccezionali e non, macchine operatrici non eccezionali. Consentirebbe di condurre anche i motocicli fino al 125cc e non oltre gli 11kw ma solo in Italia.

Veicolo d’esame

Marca: DR
Modello: 3

Il corso teorico della patente B

Il corso è composto da 33 lezioni distribuite dal lunedì al venerdì. Ogni corso è ciclico, con una pausa di due giorni tra la fine di uno e l’inizio di uno nuovo. Durante il giorno viene ripetuta la stessa lezione nei seguenti orari:

  • 10.00 – 11.00;
  • 15.30 – 16.30;
  • 19.00 – 20.00

il tutto per andare incontro alle esigenze nei nostri iscritti ma non solo. E’ possibile comunque variare l’orario anche giorno per giorno. Le nostre sono vere lezioni frontali.  Lasciando poi la possibilità di potersi esercitare in sede nella nostra aula informatizzata con 13 postazioni o comodamente a casa sulle nostre app. Ogni giorno verrà affrontato un argomento differente, soffermandosi sugli argomenti più ostici.

Informazioni esame teorico della patente B

L’esame teorico viene effettuato presso la Motorizzazione Civile di Bari. Stabilita la data, il giorno dell’esame l’appuntamento sarà in scuola guida con la carta di identità valida e non scaduta e sarà nostra cura accompagnarti in Motorizzazione. Dal 20 dicembre 2021, la scheda esame passa dalle 40 alle 30 affermazioni singole, da completare in un massimo di 20 min (contro i 30 min precedenti). Sarai idoneo solo con un massimo di 3 affermazioni sbagliate. Il giorno dopo potrai avere il foglio rosa. Conseguendo la patente B, possono essere conseguite le categorie B96,BE, A2 ed A senza ripetere l’esame teorico.

Informazioni necessarie per l’iscrizione

Puoi cominciare a frequentare il corso teorico ed esercitarti anche qualche settimana del compimento dell’età minima richiesta, fermo restando che per effettuare l’esame teorico dovrai attendere il compimento dell’età. La prenotazione all’esame avverrà solo se si è maturata la giusta preparazione. Nel caso in cui gli errori siano troppi, sarai invitato a frequentare gratuitamente una parte o interamente, il ciclo delle lezioni.

La documentazione necessaria per iscriversi al corso teorico/pratico e che andrebbe consegnata presso la nostra sede, sarebbe composta da :

– 2 foto tessere
– 1 fotocopie della carta di identità in corso di validità dell’aspirante conducente
– 1 fotocopie della tessera sanitaria o in alternativa del codice fiscale
– le ricevute PagoPA delle tariffe N067 e N019. ( L’avviso di pagamento PagoPA puoi generarlo autonomamente con lo SPID andando qui https://www.ilportaledellautomobilista.it/sistema-pagamenti/ oppure in assenza dello SPID, puoi versare direttamente la quota in autoscuola) 

OCCORRE FARE UNA VISITA MEDICA, effettuata dal medico miliare. Per questa occorre:
– certificato anamnestico compilato dal medico curante/di famiglia
– Ricevuta di avvenuto pagamento del PagoPA tariffa N019 che va a sostituire la ex manca da bollo da 16,00€.  ( L’avviso di pagamento PagoPA puoi generarlo autonomamente con lo SPID andando qui https://www.ilportaledellautomobilista.it/sistema-pagamenti/ oppure in assenza dello SPID, puoi versare direttamente la quota in autoscuola) 

 

 

Corso pratico

Il corso obbligatorio previsto dalla legge italiana deve essere di minimo 12 lezioni da 30 min, per totalizzare le 6 ore di guide obbligatorie. E’ possibile variare la durata della lezione, aumentandola in intervalli di 30 min (come previsto dalla legge) ma non farle da 15-20 min. Se le dodici lezioni non dovessero bastare o essere sufficienti, sarà possibile acquistare lezioni aggiuntive, da concordare.

L’esame pratico potrà essere effettuato a partire da un mese e un giorno dal superamento dell’esame teorico e non oltre dodici mesi (per i fogli rosa emessi dal 11 novembre 2021). Inoltre avresti 3 prove di guida. L’esame sarà svolto in Triggiano.

Quali veicoli posso guidare

Veicolo AM A1 A2 A B1 B
ciclomotore a 2 ruote(<50cc) Si Si Si Si Si Si
ciclomotore a 3 ruote (<50cc) Si Si Si Si Si Si
quadriciclo leggero (<50cc) Si Si Si Si Si Si
motociclo fino a 125cc e non oltre 11kw Si Si Si Si (solo in Italia)
motociclo fino a 35kw Si Si
tutti i motocicli  – Si
macchina agricola non eccezionale Si Si Si
macchina agricola eccezionale  – Si
tricicli inferiori a 15kw Si Si
tricicli superiori ai 15kw età superiore a 21 anni  – età superiore a 21 anni
quadricicli non leggeri fino a 400kg Si
qualsiasi quadriciclo Si

Esercitarsi foglio rosa [ requisiti e passeggeri]

A regolamentare l’esercitazione col foglio rosa è l’art. 122 del codice della strada. E’ necessario che durante le esercitazioni di guida ci sia in funzione di istruttore, una persona che abbia la patente B da almeno 10 anni (o in alternativa anche un qualcuno che abbia una patente superiore C/D) e che non superi i 65 anni d’età. Col foglio rosa è possibile esercitarsi in qualsiasi strada.  E’ possibile trasportare passeggeri a bordo durante le esercitazioni tranne sulle strade extraurbane principale, autostrade, in condizioni di visione notturna.

Su quale veicoli posso esercitarmi?

Il foglio rosa della patente B consentirebbe di esercitarsi su tutti gli autoveicoli. La limitazione di potenza si applica solo nel primo anno del conseguimento della patente. Inoltre ci si può esercitare anche sui veicoli : ciclomotori a due o tre ruote, quadricicli leggeri, motocicli fino a 125cc e non oltre gli 11kw, come stabilito dal parere del Ministero dei Trasporti del 13/11/2014 – Prot. n. 25630

Durante le esercitazioni sull’autovettura, bisognerebbe apporre anteriormente e posteriormente la lettera P fatta su fondo bianco, scritta nera e deve essere fatta in materiale retroriflettente.

Limitazioni di potenza alla guida (art 117 comma 2bis)

Dal 9 febbraio 2011 è scattato il divieto per i neopatentati, di condurre autovetture  non elettriche che superano superano i 55kw/t e comunque non oltre i 70kw. Per effetto del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 in vigore dal 16 giugno 2022, per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kw/t compreso il peso delle batterie.
La limitazione va applicata solo dal giorno in cui si è conseguita la patente e scadrebbe dopo un anno. Per chi violasse tale norma, come disposto dall’articolo del codice della strada, è prevista la sanzione amministrativa da 161 euro a 647 euro , oltre alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano inoltre se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di eta’ non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.

 

Limitazioni sulla velocità (art. 117 comma 2)

Per i primi tre anni dal conseguimento della categoria B, i limiti di velocità sulle strade extraurbane principali passa da 110 a 90; quello per le autostrade passerebbe da 130km/h a 100km/h. Per chi violasse tale norma, come disposto dall’articolo del codice della strada, è prevista la sanzione amministrativa da 161 euro a 647 euro , oltre alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

Alcol ZERO (art. 186 cds)

I neopatentati sono soggetti al limite di 0 grammi per litro: in sostanza, non possono guidare se assumono alcool. Se durante un controllo si rileva un tasso inferiore a 0,5 g/l comunque le sanzioni ammontano a 624 euro, mentre se superiore, si applicano le sanzioni per guida in stato di ebrezza però aumentate di 1/3. E’ bene sapere infine, che chi rifiuta di sottoporsi all’alcool test si vede applicare le sanzioni più severe, cioè quelle previste per chi supera il limite di 1,5 g/l.

Raddoppio punti

Si ricorda che il neopatentato in caso di infrazioni con decurtamento punti, subirà il doppio decurtamento.

Guidare col foglio rosa senza l’istruttore o con qualcuno non idoneo

Chiunque guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.