Dal 21 aprile 2012 troveranno piena attuazione i commi dall’1-bis al 1 septies dell’art. 115 del codice della strada, quelli che teorizzano la possibilità di guidare accompagnati già prima dei fatidici 18 anni, grazie all’uscita del decreto n. 213/2011 sulla guida accompagnata che regolamenta nel dettaglio la materia.

In cosa consiste la guida accompagnata?

Dopo avere fatto un minimo di 10 ore di pratica in autoscuola, i ragazzi titolari di patente A1 di almeno 17 anni possono scegliere fino a un massimo di 3 accompagnatori e cominciare a guidare con loro fino a quando non diventano maggiorenni. Poi, al compimento dei 18 anni potranno procedere con la normale richiesta di Foglio Rosa e conseguire la patente B; solo dopo averla conseguita avranno la possibilità di guidare da soli.

PRIMO PASSO – Dal 23 aprile 2012, sarà possibile presentare l’istanza per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata del 17enne. Dev’essere firmata sia dal genitore sia dal minore. Successivamente è necessario fare almeno 10 le ore effettive di guida, secondo il programma del Decreto: un’ora su uso del veicolo; tre ore su comportamento nel traffico; due ore in condizioni di visione notturna; due ore su strade extraurbane; due ore su autostrade o strade extraurbane principali/secondarie. Il minore dovrà avere la patente di guida della categoria A1.

SECONDO PASSO – Vediamo il 17enne con chi dovrà guidare. I soggetti designati quali accompagnatori (fino a un massimo di tre) dovranno avere un’età non superiore a 60 anni, essere titolari da almeno 10 anni di patente di guida (in corso di validità) della categoria B o superiore (con esclusione delle patenti speciali) e non aver subìto, negli ultimi cinque anni, provvedimenti di sospensione della patente di guida. Durante la guida accompagnata non si potranno trasportare passeggeri, il minore dovrà avere con sé l’autorizzazione alla guida accompagnata e la patente di guida della categoria A1 di cui è titolare; occorrerà rispettare gli stessi limiti di velocità ridotti (100 km/h nelle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali) e di potenza motoristica (55 kW/t) stabiliti per i neopatentati (in difetto si applica la sanzione di 152 euro, di cui all’articolo 117, comma 5, Codice della strada), mentre l’autoveicolo (tranne che si tratti del veicolo dell’autoscuola) dovrà essere munito di un contrassegno (sia nella parte anteriore che posteriore) recante le lettere alfabetiche “GA”, di colore nero su fondo giallo retroriflettente; diversamente si applica la sanzione di 80 euro (articolo 122, comma 9 Codice della strada).

LA PATENTE A 18 ANNI – L’autorizzazione alla guida accompagnata verrà revocata qualora vengano commesse (sia durante l’esercitazione accompagnata su autoveicoli che durante la guida individuale su motocicli o ciclomotori) violazioni che prevedono la sospensione o la revoca della patente; in tal caso il minore non potrà più richiedere e conseguire una nuova autorizzazione alla guida accompagnata. Dal giorno successivo al compimento del 18° anno d’età (tranne che la patente di guida della categoria A1 posseduta dal minore scadrà prima del compimento della maggiore età) l’autorizzazione alla guida accompagnata cesserà di essere valida. Per continuare a esercitarsi  alla guida occorrerà presentare istanza di conseguimento della patente di guida per la categoria B, con conseguente rilascio del “Foglio rosa”: con autoveicoli di qualsiasi potenza motoristica, con possibilità di trasportare passeggeri e con a fianco, in funzione di istruttore, qualsiasi persona che abbia i requisiti richiesti, non necessariamente designata. Il minore che ha seguito il percorso della guida accompagnata non potrà sostenere la prova pratica di guida (per l’estensione della validità della patente dalla categoria A1 alla categoria B) se non dopo che sia trascorso almeno un mese dal rilascio del “Foglio rosa”.

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